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Statuto

STATUTO

 

Costituzione e scopi

 

Art. 1

Il Circolo La Scaletta, costituito il giorno 7 aprile 1959, in Matera nella sede di via Lucana n. 9, si propone di creare, attraverso l'incontro e la collaborazione degli associati, un movimento locale che, estraneo ad appartenenze politiche, confessionali o di classe, svolga una equilibrata ed anticonformista azione tendente a porre in  rilievo problemi ed aspetti culturali, socio-economici, artistici, ambientali e turistici, anche collaborando o promuovendo organizzazioni che perseguono gli stessi fini.

Inoltre il Circolo si propone di attuare una intesa amichevole e cordiale fra i soci che serva a rendere più aperta e decisa la partecipazione alle attività sociali.

 

Art. 2

Il Circolo, in particolare, promuove le seguenti attività:

  • a) costituzione di gruppi di studio su argomenti proposti dai soci;
  • b) manifestazioni e laboratori culturali vari (teatro, musica, ecc.);
  • c) incontri con personalità della cultura, economia, politica, turismo, sport, ecc.;
  • d) attività di divulgazione e di formazione nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali;
  • e) mostre d'arte;
  • f) ricerche, studi, progetti ed attività di valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
  • g) studi e incontri al fine di approfondire la conoscenza delle condizioni economiche e socio-culturali della Basilicata e del Mezzogiorno;
  • h) adesione ad organismi (comitati, associazioni, ecc.) che perseguono le stesse finalità del Circolo;
  • i) attività ricreative varie;
  • j) attività di volontariato anche in collaborazione con le Organizzazioni e gli e Enti preposti nei campi della solidarietà sociale, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 

Art. 3

Nell' ambito del Circolo possono essere costituite sezioni specializzate  con il compito di studiare e favorire le attività di cui al precedente articolo. Il Circolo può aderire o promuovere la costituzione di comitati, fondazioni, associazioni, ecc., che perseguono le stesse finalità .

E' costituito nell'ambito del Circolo uno speciale elenco di "Soci Istituzionali", composto da Rappresentanze Istituzionali, Associazioni, Fondazioni, Comitati, ecc.

 

Art. 4

Al fine di svolgere le attività di cui all'art. 2, il Circolo si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti.

 

Organi

 

Art. 5

Sono organi del Circolo :

a)   L' Assemblea dei Soci

b)   L' Assemblea dei Soci Fondatori

c)   Il Collegio dei Soci Anziani

d)   Il Presidente

e)   Il Vice Presidente

f)   Il Consiglio Direttivo

g)   Il Collegio dei Sindaci Revisori.

 

Assemblea dei Soci

 

Art. 6

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante del Circolo.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea Ordinaria , convocata dal Presidente, compete, in particolare, l'esame della  relazione del Presidente sulle attività svolte, sui programmi futuri e l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, esaminato dal Collegio dei Sindaci Revisori.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente o perché lo voglia un terzo dei Soci.

 

Art. 7

La data e la sede di convocazione debbono essere comunicate a tutti i Soci, per mezzo dei normali canali di comunicazione ivi compresa la posta elettronica, insieme all'ordine del giorno dei lavori, almeno tre giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea ordinaria, o, nel caso di convocazione dell' Assemblea straordinaria, almeno ventiquattro ore prima.

 

Art. 8

All'Assemblea sono ammessi i Soci regolarmente iscritti.

Hanno diritto al voto, i Soci in regola con i contributi sociali.

Per le votazioni del Presidente, del Consiglio e dei Sindaci Revisori i Soci possono esercitare il diritto di voto anche inviando al Presidente dell'Assemblea le schede di votazione in busta chiusa ovvero delegando un Socio. Le deleghe sono consentite in ragione di una per ogni Socio.

 

Art. 9

L'assemblea svolge i suoi lavori secondo l'ordine del  giorno ed in  particolare elegge ogni quattro anni  il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Sindaci Revisori.

 

Art. 10

L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione quando all'ora fissata il numero dei presenti supera la metà degli aventi diritto, ed in seconda convocazione, trascorsa una ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

 

Assemblea dei soci fondatori

 

Art. 11

L'Assemblea dei Soci Fondatori viene convocata su richiesta del Presidente o perché lo voglia la metà più uno dei Soci Fondatori o su richiesta dell'Assemblea dei Soci.

La data o la sede della convocazione devono essere comunicate agli aventi diritto, insieme all'ordine del giorno, con le stesse modalità stabilite per la convocazione  dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

 

Art. 12

L'Assemblea dei Soci Fondatori svolge i suoi lavori secondo l'ordine del giorno ed in particolare, apporta modifiche allo statuto, e nomina il Collegio dei  Soci Anziani.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori sono prese a maggioranza; sono consentite deleghe in ragione di una per ogni Socio.

 

Collegio dei Soci anziani

 

Art.  13

Il Collegio dei Soci Anziani, costituito da tre Soci Fondatori, vigila sul rispetto degli obblighi e delle finalità sociali del Circolo  e sull'applicazione dello Statuto.

Ad essi è demandata la risoluzione di eventuali conflitti tra Soci e l'esame di ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Direttivo.

 

Il Presidente

 

Art.  14

Il Presidente viene eletto fra tutti i Soci, dura in carica quattro anni e non può essere rieletto nel quadriennio successivo.

Il Presidente viene eletto con votazione specifica ed a maggioranza relativa.

Il Presidente alla fine del suo mandato entra di diritto nel Consiglio Direttivo.

 

Art.  15

Il Presidente è il rappresentante legale del Circolo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e prende, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, tutte le iniziative che ritiene utili per il Circolo, previo accordo con il Consiglio Direttivo.

 

Art.  16

Il Presidente ha la facoltà di convocare, tutte le volte che lo ritiene necessario, le Assemblee Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci.

 

Il Vice Presidente

 

Art.  17

 

Il Vice Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo con votazione specifica ed a maggioranza relativa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

 

Consiglio Direttivo

 

Art.  18

Il Consiglio Direttivo viene eletto nella stessa seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per

l'elezione del Presidente.

Esso  è eletto con votazione a maggioranza relativa subito dopo la elezione del Presidente, e dura in carica quattro anni.

 

Art.  19

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

a)   il Presidente;

b)   il Vice Presidente

c)   nove Consiglieri, di cui almeno tre Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri un Segretario ed un Tesoriere.

 

Art.  20

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese, o su richiesta motivata di un  consigliere.

 

Art.  21

Il Consiglio Direttivo promuove e ratifica la costituzione delle sezioni specializzate e la partecipazione a Comitati, Fondazioni, Associazioni,  ecc.

 

Art.  22

Il Consiglio Direttivo decide l'accettazione dei soci e ne decreta la espulsione.

Il Consiglio Direttivo decide altresì il passaggio di quei soci, che, per tre anni consecutivi, non hanno provveduto al versamento del contributo annuale, nello speciale elenco degli amici de La Scaletta.

 

Art. 23

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione delle Rappresentanze Istituzionali, Associazioni, Fondazioni, Comitati, ecc. nello speciale elenco dei  Soci Istituzionali. Essi non sono tenuti al pagamento dei contributi sociali,non sono eleggibili e non hanno diritto al voto, ma possono partecipare alle Assemblee attraverso i propri Legali Rappresentanti.

 

Art.  24

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente ed entro il termine di giorni sette, convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci per eleggere il nuovo Presidente, che rimane in carica fino alla scadenza ordinaria degli organi sociali.

La rappresentanza legale del Circolo è esercitata in questo periodo dal Vice Presidente.

 

Art.  25

In caso di dimissioni del Vice Presidente la carica sarà assunta dal Consigliere più anziano che la manterrà  fino alla scadenza ordinaria degli organi sociali.

 

 

Art.  26

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo sarà completato dai primi non eletti nell'ultima Assemblea che comunque rimarranno in carica fino alla scadenza ordinaria degli organi sociali.

Il Consigliere che risulta assente ingiustificato per oltre 3 riunioni consecutive, regolarmente convocate, viene automaticamente ritenuto dimissionario consentendo la sua sostituzione con il primo dei non eletti.

 

Art.  27

In caso di dimissioni o rinuncia di più di sei Consiglieri è convocata l'Assemblea straordinaria per rieleggere il nuovo Consiglio, entro il termine di giorni sette, che comunque rimane in carica fino alla scadenza ordinaria degli organi sociali.

 

Art.  28

Il Consiglio Direttivo fissa i contributi  sociali e li comunica ai Soci.

 

Art.  29

Le comunicazioni del Consiglio Direttivo sono portate a conoscenza dei Soci con la pubblicazione nell'apposito albo predisposto nella sede sociale e/o utilizzando e-mail,newsletter, sms, ecc.

 

Art.  30

Il Consiglio Direttivo amministra e destina i fondi di cassa in attuazione dei programmi deliberati.

 

Art.  31

Il Presidente ed i Consiglieri possono essere componenti delle sezioni specializzate, possono rappresentare il Circolo in Comitati, Fondazioni, Associazioni, ecc., ma non possono essere Sindaci Revisori, né Soci Anziani.

 

Collegio dei  Sindaci revisori

 

 

Art.  32

I Sindaci Revisori sono eletti in numero di tre nella stessa seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per  l'elezione del Presidente.  Sono  eletti  con  votazione  a  maggioranza  relativa  subito  dopo  la elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e durano in carica quattro anni.

 

Art.  33

I Sindaci nominano il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

 

Art.  34

I Sindaci revisori verificano la situazione contabile e di cassa e il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci.

 

Soci

 

Art.  35

I Soci che hanno partecipato alla prima Assemblea dello  07/04/1959 hanno di fatto la qualifica di Soci Fondatori, i successivi hanno la qualifica di Soci Ordinari.

 

Art.  36

Un Socio Ordinario, su proposta di due Soci Fondatori, può assumere la qualifica di "Fondatore" per nomina del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Soci Anziani.

 

Art.   37

I nuovi soci all'atto dell'ammissione devono versare una quota iscrizione.

 

Art.   38

I Soci decadono per indegnità o morosità su decisione del Consiglio Direttivo.

Il Socio espulso può ricorrere, avverso la decisione del Consiglio Direttivo, al Collegio dei  Soci Anziani, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.

Entro trenta giorni, il Collegio dei  Soci Anziani  deve esaminare il ricorso e notificare la decisione al Socio interessato e  al Consiglio Direttivo.

In mancanza di decisione il  ricorso si riterrà accolto.

I Soci che per tre anni consecutivi non hanno provveduto a versare il contributo sociale sono da considerarsi dimissionari e vengono inseriti nello speciale elenco degli amici e simpatizzanti.

 

Scioglimento del Circolo

 

Art.  39

L'Assemblea dei Soci decide, con voto unanime, sullo scioglimento del Circolo e dispone la destinazione dei fondi e dei beni in attivo.

Gli oneri di eventuali passività saranno ripartiti equamente tra i soci, tenendo però presente le eventuali responsabilità personali.

 

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Fatto e ratificato per le modifiche apportate nell'ultima Assemblea dei Soci Fondatori dell' 8 febbraio 2010.